Tamponi Covid, Sindacato Medici Italiani scrive alle Istituzioni: “Chiare regole per la fornitura dei DPI”

Roma, 16 novembre 2020 – “Abbiamo spedito una lettera della Segreteria Nazionale dello SMI a tutti i Presidenti di Regione, alle Autorità sanitarie e ai Prefetti d’Italia per  chiedere indicazioni chiare in merito ai Dpi per effettuare tamponi per SARS-CoV-2”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani rende pubblico il documento inviato.

“Abbiamo deciso tale azione, ai fini della tutela dei nostri iscritti medici di medicina generale perché obbligati a fare i tamponi rapidi ai propri assistiti in virtù dell’A.C.N  27 ottobre 2020, siglato da un solo sindacato di categoria. Ribadiamo, nel contempo, che ,secondo l’art 18 comma e) del D.lgs. 81/ 08,rientra tra gli obblighi del datore di lavoro prendere le misure appropriate affinché i lavoratori non vengano esposti a un rischio grave e/o specifico. Nel caso della pandemia in atto, per di più, l’ultimo rapporto dell’ISS dal titolo “Per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nell’attività sanitaria e sociosanitaria” delibera che, in caso di assistenza diretta a pazienti Covid positivi ed in esecuzione di tamponi oro e rinofaringei, bisogna utilizzare mascherine FFP2,camici, tute monouso, occhiali di protezione e guanti”.

Dott.ssa Pina Onotri

“Per il loro campo di utilizzo tali DPI devono essere di categoria 3 poiché rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono strumenti atti a preservare la salute contro  gravi danni derivanti dalla specifica mansione svolta sul luogo di lavoro. Considerando l’attuale commercializzazione non conforme ai requisiti specifici di molti prodotti esistenti sul mercato, si richiede che, al momento della consegna dei DPI ai Mmg, gli stessi rispondano ai requisiti previsti dal regolamento 425/2016”.

“Nello specifico devono essere corredati, al momento della consegna, dalla dichiarazione di conformità del fabbricante (preferibilmente con un documento di conferma della Documentazione di un importatore europeo in caso di prodotti extra-UE) la quale attesta che :

  • Le FFP2 siano conformi alla UNI EN 149:2001+ A1:2009
  • I camici siano conformi alla UNI EN 14124:2004 e 13688:2013
  • I guanti siano conformi alla ISO 16604 e alla UNI EN 374:016 con la dicitura guanti ad uso sanitario.
  • Occhiali a mascherina conformi alla normativa UNI EN 166.
  • Tute conformi alle UNI EN 14126, UNI EN 340, UNI EN 14605, UNI EN ISO 13982, UNI EN 13034.

“Nella dichiarazione di conformità, inoltre, di ogni singolo presidio deve essere presente il numero di certificato CE che sia corrispondente alla certificazione CE rilasciata da un ente certificatore europeo accreditato sul sistema NANDO (New Approach Notified and Designed Organisations) che attesti la veridicità della dichiarazione di conformità del prodotto; anche quest’ultima certificazione deve essere consegnata all’operatore insieme al DPI secondo il regolamento 425/2016”.

“Al fine di evitare l’utilizzo di prodotti non conformi e quindi pericolosi per la salute dei medici e dei pazienti, si richiede così come espresso nell’art 10 del Regolamento 425/2016 che, nel caso in cui i prodotti siano importati da paesi extra UE, sul documento di accompagno o sull’imballaggio del DPI sia indicata la denominazione commerciale dell’importatore e i contatti dello stesso al fine di chiedere informazioni e chiarimenti in caso di necessità’ (art.10 comma 3)”.

“I DPI devono essere accompagnati da etichette in lingua comprensibile (preferibilmente italiano) al fine di agevolare l’utilizzatore finale (art.10 comma 4).Infine il fabbricante è tenuto a conservare le prove di laboratorio che attestino la conformità dei DPI ai requisiti di salute e sicurezza”.

“Si chiede, alle autorità in indirizzo, a corredo dei DPI, al fine di preservare la salute di cittadini e medici, le prove svolte sui suddetti DPI da laboratori accreditati europei che attestino la conformità del prodotto alle norme tecniche riportate nella dichiarazione di conformità del fabbricante. Si chiedono, inoltre, istruzioni su come stoccare i rifiuti biologici in attesa dello smaltimento dei ROT (rifiuti sanitari potenzialmente infetti)”, continua Onotri.

“Vorremmo ricordare che i medici di medicina generale sono attualmente impegnati in una reperibilità dodici ore al giorno sette giorni su sette, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più l’attività di segnalazione, tracciamento e sorveglianza sanitaria dei pz Covid positivi. A ciò si aggiunge l’impegno della massiccia campagna vaccinale e l’attività ordinaria e straordinaria nei confronti di tutti quei soggetti che, per causa di forza maggiore, non trovano più risposta negli ambulatori ospedalieri e delle Asl”.

Siamo ben oltre le 60 h di attività di lavoro settimanale ,ciò in violazione del D.lgs. 66/2003 e della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro e rispettivi riposi , per cui si chiede, alle SS.LL, quali attività ordinarie debbono essere tralasciate, così come avviene per la specialistica ambulatoriale e le attività ospedaliere che non rivestono caratteriste di urgenza. Nel chiedere il rigoroso rispetto delle leggi, si ribadisce che ogni violazione delle stesse comporterà l’inevitabile reazione in autotutela del lavoratore” conclude Onotri.

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