Colpa medica: metodologie di accertamento a confronto tra Medicina e Diritto. 29 novembre: Convegno “La tutela della salute fra diritto e responsabilità”, presso l’ospedale Molinette di Torino

IMG_8308-Modifica-2Torino, 28 novembre 2014 – Con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto tra medici, magistrati e avvocati in tema di colpa medica, strategie per la sua prevenzione e diritto alla tutela del cittadino, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino hanno organizzato il convegno dal titolo “La tutela della salute fra diritto e responsabilità”. L’iniziativa, che si articolerà in due sessioni, ha ricevuto il patrocinio da parte dell’Ordine degli Avvocati e dei Medici di Torino. Sabato 29 novembre 2014 dalle ore 8,30 alle ore 16,30, presso l’Aula Magna “A.M. Dogliotti” dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, si terrà il Convegno “La tutela della salute fra diritto e responsabilità – I° Incontro: attualità e prospettive”, organizzato dal professor Giancarlo Di Vella (Direttore della Sezione di Medicina Legale). Tra gli altri saranno presenti Vladimiro Zagrebelsky, Renato Balduzzi, Gianni Macchioni, Maura Sabbione, Gian Paolo Zanetta, Ezio Ghigo.

L’esponenziale crescita del contenzioso per ipotesi di presunta malpractice nella assistenza sanitaria in genere, ed in quella medica in particolare, ha diffuso tra i professionisti un concreto senso di disorientamento sul confine esistente tra lecito e illecito nella prestazione. Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria da un lato e l’evoluzione normativa e quella giurisprudenziale sulla specifica tematica, queste ultime esigenti un modello sanitario sempre più attento al sapere scientifico accreditato e codificato dalla comunità scientifica, costituiscono il percorso obbligato entro il quale deve articolarsi la prestazione. E tale odierna impostazione se da un lato, in ipotesi di imperizia, esonera il professionista da profili di responsabilità penale per colpa lieve se la prestazione è svolta nel rispetto di linee guida e buone pratiche cliniche, dall’altro non lo sottrae a quella contabile qualora le spese sostenute, utilizzando risorse pubbliche, non trovano giustificazione in effettive esigenze terapeutiche. E quand’anche vi sia volontà da parte dell’azienda sanitaria di tentare, per la via conciliativa prevista dalla normativa, di soddisfare la pretesa risarcitoria del paziente che assuma di essere stato danneggiato, la mediazione può costituire ulteriore pregiudizio del medico, autore della prestazione ascritta a colpa grave, per l’addebito del danno erariale cagionato.

Il Convegno si propone l’obiettivo di approfondire la discussione sui predetti profili di responsabilità nella assistenza sanitaria al malato con l’auspicio che la formazione e l’aggiornamento sulla specifica tematica migliorino la qualità dell’assistenza sanitaria e risolvano quelle incertezze che aleggiano oggi sulla legittimità della condotta nel medico che pur si adoperi, secondo scienza e coscienza, all’affermazione del diritto alla tutela della salute del cittadino.

fonte: ufficio stampa

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